Art. 3

In vigore dal 18 lug 2019
In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo in forma di scambio di lettere è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario di cui all'articolo 484 dell'accordo di associazione ha ricevuto: — la notifica dell'Unione relativa all'espletamento delle procedure a tal fine necessarie; e — la notifica dell'Ucraina relativa al completamento della ratifica conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile, a seconda di quale data sia posteriore.
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Art. 3 Decisione (UE) 2019/1320 — Testo vigente | Portale Normativo