Art. 3
In vigore dal 18 lug 2019
In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo in forma di scambio di lettere è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario di cui all'articolo 484 dell'accordo di associazione ha ricevuto:
—
la notifica dell'Unione relativa all'espletamento delle procedure a tal fine necessarie; e
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la notifica dell'Ucraina relativa al completamento della ratifica conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile,
a seconda di quale data sia posteriore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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