Art. 7

Gruppi a fini comparativi

In vigore dal 29 mag 2019
Gruppi a fini comparativi I gruppi, a fini comparativi, di fornitori di servizi di navigazione aerea con un ambiente economico e operativo simile, per valutare gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica sono i seguenti: a) nel caso in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al Regno Unito in una data anteriore alla data di entrata vigore della presente decisione di esecuzione e nessun accordo di recesso concluso con il Regno Unito sia entrato in vigore entro tale data: i) gruppo A: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Germania, Francia, Spagna e Italia; ii) gruppo B: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Irlanda; iii) gruppo C: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cechia, Croazia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Polonia, Romania e Portogallo; iv) gruppo D i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania e Grecia; v) gruppo E: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Austria, Svizzera, Belgio-Lussemburgo e Paesi Bassi; b) in tutti gli altri casi: i) gruppo A: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Italia; ii) gruppo B: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Irlanda; iii) gruppo C: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cechia, Croazia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Polonia, Romania e Portogallo; iv) gruppo D i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania e Grecia; v) gruppo E: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Austria, Svizzera, Belgio-Lussemburgo e Paesi Bassi.
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Gruppi a fini comparativi (Art. 7 Decisione (UE) 2019/903) — Testo vigente | Portale Normativo