Art. 6

Soglie di allarme

In vigore dal 29 mag 2019
Soglie di allarme 1.   Gli Stati membri possono chiedere la revisione di uno o più obiettivi prestazionali indicati nei piani di miglioramento delle prestazioni, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, qualora: a) il traffico effettivo, registrato da Eurocontrol, si discosti almeno del 10 % dei movimenti IFR dalle previsioni di traffico del piano di miglioramento delle prestazioni adottato a norma dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in un determinato anno civile; b) il traffico effettivo, registrato da Eurocontrol, si discosti almeno del 10 % delle unità di servizio dalle previsioni di traffico del piano di miglioramento delle prestazioni adottato a norma dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in un determinato anno civile. 2.   Gli Stati membri possono chiedere la revisione di uno o più obiettivi prestazionali indicati nei piani di prestazione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, se la variazione dei valori di riferimento a seguito degli aggiornamenti stagionali del piano operativo della rete di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 (5), rispetto ai valori di riferimento dell'ultima versione del piano operativo della rete disponibile al momento della redazione del piano di miglioramento delle prestazioni è almeno pari a: a) 0,05 minuto di ritardo ATFM di rotta se il valore di riferimento dall'ultima versione del piano operativo della rete disponibile al momento della redazione del piano di miglioramento delle prestazioni è inferiore a un ritardo ATFM di rotta di 0,2 minuto; oppure b) 0,04 minuto di ritardo ATFM di rotta maggiorato del 5 % del valore di riferimento dall'ultima versione del piano operativo della rete disponibile al momento della redazione del piano di miglioramento delle prestazioni, se il valore di riferimento è pari o superiore a un ritardo ATFM di rotta di 0,2 minuto.
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Soglie di allarme (Art. 6 Decisione (UE) 2019/903) — Testo vigente | Portale Normativo