Art. 8
Monitoraggio
In vigore dal 27 mag 2019
Monitoraggio
1. Le autorità competenti garantiscono la redazione di mappe che indicano quanto segue:
a)
la percentuale di aziende agricole a superficie prativa in ciascun distretto interessato dalle autorizzazioni;
b)
la percentuale di bestiame in ciascun distretto interessato dalle autorizzazioni;
c)
la percentuale di terreni agricoli in ciascun distretto interessato dalle autorizzazioni;
d)
l'uso locale del terreno.
Tali mappe sono aggiornate ogni anno.
2. Le autorità competenti effettuano il monitoraggio del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, e forniscono alla Commissione i dati sulle concentrazioni di azoto e fosforo nelle acque contenute nel suolo, sull'azoto minerale nel profilo del suolo e sulle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell'ambito dei comprensori agricoli di monitoraggio. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo e dei livelli di intensità dello sfruttamento, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali.
3. Le autorità competenti procedono a un monitoraggio intensificato delle acque nei comprensori agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.
4. Le autorità competenti effettuano indagini sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende a superficie prativa oggetto di autorizzazione.
5. Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all', paragrafo 5, e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità delle perdite di nitrati e di fosforo dalle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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