Art. 8 · Monitoraggio

Art. 8

Monitoraggio

In vigore dal 27 mag 2019
Monitoraggio 1.   Le autorità competenti garantiscono la redazione di mappe che indicano quanto segue: a) la percentuale di aziende agricole a superficie prativa in ciascun distretto interessato dalle autorizzazioni; b) la percentuale di bestiame in ciascun distretto interessato dalle autorizzazioni; c) la percentuale di terreni agricoli in ciascun distretto interessato dalle autorizzazioni; d) l'uso locale del terreno. Tali mappe sono aggiornate ogni anno. 2.   Le autorità competenti effettuano il monitoraggio del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, e forniscono alla Commissione i dati sulle concentrazioni di azoto e fosforo nelle acque contenute nel suolo, sull'azoto minerale nel profilo del suolo e sulle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell'ambito dei comprensori agricoli di monitoraggio. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo e dei livelli di intensità dello sfruttamento, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali. 3.   Le autorità competenti procedono a un monitoraggio intensificato delle acque nei comprensori agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili. 4.   Le autorità competenti effettuano indagini sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende a superficie prativa oggetto di autorizzazione. 5.   Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all', paragrafo 5, e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità delle perdite di nitrati e di fosforo dalle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazione.
Storico versioni

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