Art. 3
Definizioni
In vigore dal 27 mag 2019
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a) «prato: una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea;
b) «azienda agricola a superficie prativa»: un'azienda in cui l'80 % o più della superficie agricola disponibile per l'applicazione di effluente è costituita da prato;
c) «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;
d) «parcella»: un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;
e) «piano di fertilizzazione»: calcolo preliminare circa la prevista utilizzazione e disponibilità di nutrienti;
f) «registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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