Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 27 mag 2019
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: a)   «prato: una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea; b)   «azienda agricola a superficie prativa»: un'azienda in cui l'80 % o più della superficie agricola disponibile per l'applicazione di effluente è costituita da prato; c)   «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini; d)   «parcella»: un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione; e)   «piano di fertilizzazione»: calcolo preliminare circa la prevista utilizzazione e disponibilità di nutrienti; f)   «registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi.
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