Art. 8
In vigore dal 17 mag 2019
Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nel quadro di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a)
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato;
b)
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a).
Storico versioni
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