Art. 3
In vigore dal 17 mag 2019
I fattori che determinano se un attacco informatico ha effetti significativi di cui all', paragrafo 1, comprendono:
a)
portata, entità, impatto o gravità delle turbative causate, anche per quanto riguarda le attività economiche e sociali, i servizi essenziali, le funzioni statali essenziali, l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica;
b)
numero di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi interessati;
c)
numero di Stati membri interessati;
d)
importo della perdita economica causata per esempio mediante furti su larga scala di fondi, risorse economiche o proprietà intellettuale;
e)
vantaggio economico ottenuto dall'autore dell'atto per se stesso o per terzi;
f)
quantità o natura dei dati oggetto del furto o entità delle violazioni dei dati; o
g)
natura dei dati sensibili sotto il profilo commerciale cui si è avuto accesso.
Storico versioni
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