Art. 3

In vigore dal 17 mag 2019
I fattori che determinano se un attacco informatico ha effetti significativi di cui all', paragrafo 1, comprendono: a) portata, entità, impatto o gravità delle turbative causate, anche per quanto riguarda le attività economiche e sociali, i servizi essenziali, le funzioni statali essenziali, l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica; b) numero di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi interessati; c) numero di Stati membri interessati; d) importo della perdita economica causata per esempio mediante furti su larga scala di fondi, risorse economiche o proprietà intellettuale; e) vantaggio economico ottenuto dall'autore dell'atto per se stesso o per terzi; f) quantità o natura dei dati oggetto del furto o entità delle violazioni dei dati; o g) natura dei dati sensibili sotto il profilo commerciale cui si è avuto accesso.
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Art. 3 Decisione (UE) 2019/797 — Testo vigente | Portale Normativo