Art. 3

In vigore dal 14 mag 2019
1.   Gli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO, esprimono congiuntamente, agendo nell'interesse dell'Unione, la posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'. 2.   Gli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO, esprimono congiuntamente, agendo nell'interesse dell'Unione, la posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'. 3.   Le eventuali modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.
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