Art. 3
In vigore dal 14 mag 2019
1. Gli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO, esprimono congiuntamente, agendo nell'interesse dell'Unione, la posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'.
2. Gli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO, esprimono congiuntamente, agendo nell'interesse dell'Unione, la posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'.
3. Le eventuali modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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