Art. 2
In vigore dal 14 mag 2019
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla 101a sessione del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO è di approvare:
a)
l'adozione delle modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere, di cui al documento SDC 6/13/Add.1 dell'IMO;
b)
l'adozione delle modifiche del paragrafo 6.1.1.3 del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio, di cui all'allegato 4 del documento MSC 101/3 dell'IMO;
c)
l'adozione delle modifiche del paragrafo 4.4.8.1 del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio, di cui all'allegato 4 del documento MSC 101/3 dell'IMO;
d)
l'adozione delle modifiche del punto 8.1. dei moduli C, E e P dei registri delle attrezzature, contenuti nell'appendice della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui all'allegato 1 del documento MSC 101/3 dell'IMO;
e)
l'adozione delle modifiche delle parti A e A-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, di cui all'allegato 3 del documento MSC 101/3 dell'IMO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:851:oj#art-2