Art. 2
In vigore dal 2 mag 2019
I codici identificativi operatore economico, impianto e macchinario generati dagli emittenti di identificativi durante l'assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente sono trasferiti all'emittente di identificativi competente una volta che questo sia stato designato, su sua richiesta e senza indebito ritardo. Tali codici identificativi sono trasferiti insieme ad altre informazioni pertinenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.
Il trasferimento è effettuato per via elettronica.
L'emittente di identificativi competente informa gli operatori economici del trasferimento.
Storico versioni
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