Art. 1

In vigore dal 2 mag 2019
La Commissione autorizza, in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574, gli operatori economici come definiti all', paragrafo 2, di tale regolamento a utilizzare i servizi di un altro emittente di identificativi designato in conformità all' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. L'autorizzazione di cui al primo comma è valida solo durante l'assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2019. La presente decisione non incide sulle norme in materia di competenza stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 per quanto riguarda il rilascio e la registrazione dei codici operatore economico e impianto per gli operatori di prima rivendita.
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Art. 1 Decisione (UE) 2019/691 — Testo vigente | Portale Normativo