Art. 2
In vigore dal 25 apr 2019
Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone relative allo scambio di garanzie applicate alle operazioni regolamentate come derivati OTC dalla JFSA o derivati OTC su materie prime dal METI e dal MAFF e che non sono compensati mediante controparte centrale sono considerate equivalenti alle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita in Giappone e registrata presso la JFSA come FIBO o RFI e tale controparte è soggetta alle norme del Giappone in materia di margine;
b)
le operazioni sono valutate a prezzi di mercato e i margini di variazione sono scambiati su base giornaliera quando l'importo del capitale nozionale totale medio di derivati OTC delle controparti di tali operazioni, stabilite in Giappone, per un periodo di un anno, a decorrere dal mese di aprile, due anni prima rispetto all'anno in cui è necessario il calcolo (o un anno se calcolato a dicembre) è inferiore a 300 miliardi di JPY.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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