Art. 1
In vigore dal 25 apr 2019
Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone per la valutazione e la risoluzione delle controversie applicate alle operazioni regolamentate come derivati OTC dall'agenzia per i servizi finanziari del Giappone (di seguito «JFSA») o derivati OTC su materie prime dal ministero giapponese dell'Economia, del commercio e dell'industria (di seguito «METI») e dal ministero giapponese dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca (di seguito «MAFF») e che non sono compensati mediante controparte centrale sono considerate equivalenti alle corrispondenti disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, se almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita in Giappone e registrata presso la JFSA come operatore finanziario (Financial Instrument Business Operator, di seguito «FIBO») o istituto finanziario registrato (Registered Financial Institution, di seguito «RFI»”).
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