Art. 4

In vigore dal 15 apr 2019
Ai fini delle modifiche degli allegati dell’accordo, a norma dell’articolo 24 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio (6), ad approvare le modifiche a nome dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:854:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo