Art. 3

In vigore dal 15 apr 2019
La Commissione europea rappresenta l’Unione in sede di comitato congiunto di attuazione dell’accordo istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo. Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione dell’accordo quali membri della delegazione dell’Unione.
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