Art. 1
Modifica
In vigore dal 9 apr 2019
Modifica
La decisione BCE/2014/8 è modificata come segue:
l' è modificato come segue:
a)
è inserita la lettera aa) seguente:
«aa)
per «deposito» si intende un saldo creditore in euro o in una diversa valuta originato da fondi detenuti su un conto presso una BCN o da situazioni temporanee derivanti da altri servizi erogati da una BCN che dia luogo a una passività iscritta nel bilancio di tale BCN e che tale BCN è tenuta a rimborsare ai sensi delle condizioni contrattuali o regolamentari applicabili, inclusi depositi overnight e a tempo determinato;»;
b)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
per «tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti» si intende: (i) con riferimento ai depositi overnight denominati in euro, l'euro overnight index average rate (EONIA), o, successivamente alla cessazione di EONIA, l'euro short-term rate (ESTER); e (ii) con riguardo ai depositi overnight denominati in una valuta diversa dall'euro, un tasso comparabile;»;
c)
la lettera d), è sostituita dalla seguente:
«d)
per «tasso di mercato sui depositi garantiti» si intende: (i) con riferimento ai depositi a tempo denominati in euro, gli indici a termine STOXX EUR GC Pooling con scadenza comparabile ovvero, se cessati o non più considerati un benchmark, il loro equivalente; e (b) con riguardo ai depositi a tempo denominati in valute diverse dall'euro, un tasso comparabile.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:670:oj#art-1