Art. 1 · Modifica

Art. 1

Modifica

In vigore dal 9 apr 2019
Modifica La decisione BCE/2014/8 è modificata come segue: l' è modificato come segue: a) è inserita la lettera aa) seguente: «aa) per «deposito» si intende un saldo creditore in euro o in una diversa valuta originato da fondi detenuti su un conto presso una BCN o da situazioni temporanee derivanti da altri servizi erogati da una BCN che dia luogo a una passività iscritta nel bilancio di tale BCN e che tale BCN è tenuta a rimborsare ai sensi delle condizioni contrattuali o regolamentari applicabili, inclusi depositi overnight e a tempo determinato;»; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per «tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti» si intende: (i) con riferimento ai depositi overnight denominati in euro, l'euro overnight index average rate (EONIA), o, successivamente alla cessazione di EONIA, l'euro short-term rate (ESTER); e (ii) con riguardo ai depositi overnight denominati in una valuta diversa dall'euro, un tasso comparabile;»; c) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) per «tasso di mercato sui depositi garantiti» si intende: (i) con riferimento ai depositi a tempo denominati in euro, gli indici a termine STOXX EUR GC Pooling con scadenza comparabile ovvero, se cessati o non più considerati un benchmark, il loro equivalente; e (b) con riguardo ai depositi a tempo denominati in valute diverse dall'euro, un tasso comparabile.».
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