Art. 3
Interrogazioni biometriche
In vigore dal 25 feb 2019
Interrogazioni biometriche
Le condizioni alle quali può essere effettuata l'interrogazione biometrica sono fissate nella decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES) (11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2019:327:oj#art-3