Art. 2
Interrogazioni alfanumeriche
In vigore dal 25 feb 2019
Interrogazioni alfanumeriche
1. Ricerche alfanumeriche di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226
Le autorità di frontiera sono abilitate ad eseguire interrogazioni con i seguenti dati:
a)
cognome; nome/i;
b)
data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso;
c)
tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;
d)
data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio.
Tutti i dati di cui al primo comma sono utilizzati per avviare l'interrogazione. I dati di cui alla lettera a) possono essere oggetto di interrogazione anche in modalità libera mentre gli altri dati devono essere sottoposti ad interrogazione soltanto in modalità stringa esatta.
Il sistema centrale dell'EES garantisce che, qualora emerga una corrispondenza sulla base dei dati di cui ai punti a) e b) del primo paragrafo, il fascicolo corrispondente venga recuperato anche se non emergono corrispondenze sulla base dei dati di cui alle lettere c) e d) del primo comma.
2. Interrogazioni alfanumeriche di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2226
Le autorità competenti per i visti di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo sono abilitate ad eseguire interrogazioni con i seguenti dati:
a)
cognome; nome/i; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso;
b)
tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio;
c)
numero del nuovo visto adesivo, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio.
Può essere utilizzata una qualsiasi combinazione dei dati elencati nel primo comma a condizione che:
—
la data di nascita e il sesso siano utilizzati in combinazione con altri dati;
—
la data di scadenza della validità del documento o dei documenti di viaggio sia utilizzata insieme al numero del documento di viaggio.
I dati di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma possono essere oggetto di interrogazione anche in modalità libera.
3. Ricerche alfanumeriche di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226
Le autorità competenti sono abilitate ad eseguire interrogazioni con i seguenti dati:
a)
cognome; nome/i; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso;
b)
tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;
c)
data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio.
Può essere utilizzata una qualsiasi combinazione dei dati elencati nel primo comma a condizione che:
—
la data di nascita e il sesso siano utilizzati in combinazione con altri dati;
—
la data di scadenza della validità del documento o dei documenti di viaggio sia utilizzata insieme al numero del documento di viaggio.
I dati di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma possono essere oggetto di interrogazione anche in modalità libera.
4. Ricerche alfanumeriche di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226
Le autorità competenti per l'immigrazione sono abilitate ad eseguire interrogazioni con i seguenti dati:
a)
cognome; nome/i; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso;
b)
tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;
c)
data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio.
Per l'esecuzione di tale interrogazione sono utilizzati tutti i dati di cui al primo comma.
I dati di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma possono essere oggetto di interrogazione anche in modalità libera.
5. Ricerche alfanumeriche di cui all'articolo 23, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226
Le autorità di frontiera e le autorità competenti per l'immigrazione sono abilitate ad eseguire interrogazioni con i seguenti dati:
a)
cognome; nome/i; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso;
b)
tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;
c)
data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio.
I dati di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma possono essere oggetto di interrogazione anche in modalità libera.
6. Ricerche alfanumeriche di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226
Le autorità designate sono abilitate ad eseguire interrogazioni con i seguenti dati:
a)
cognome; nome/i; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso;
b)
tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio;
c)
numero del visto adesivo e data di scadenza della validità del visto;
d)
data e ora di ingresso, autorità che ha autorizzato l'ingresso e valico di frontiera utilizzato per l'ingresso;
e)
data e ora di uscita e valico di frontiera utilizzato per l'uscita.
Può essere utilizzata una qualsiasi combinazione dei dati elencati nel primo comma.
I dati di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma possono essere oggetto di interrogazione anche in modalità libera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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