Art. 2

In vigore dal 25 feb 2019
1.   Ai fini della comunicazione alla Commissione in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852, ad eccezione della comunicazione sull’attuazione dell’articolo 4 di detto regolamento, gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all’allegato II della presente decisione. 2.   Le informazioni di cui all’allegato II sono messe a disposizione della Commissione in base al seguente calendario: a) la prima relazione relativa agli anni 2017 e 2018 è messa a disposizione al più tardi entro il 1o gennaio 2020; b) la seconda relazione relativa al periodo 2019 - 2020 è messa a disposizione al più tardi entro il 30 settembre 2021; c) la terza relazione relativa al periodo 2021 - 2022 è messa a disposizione al più tardi entro il 30 settembre 2023; d) la quarta relazione relativa al periodo 2023 - 2024 è messa a disposizione al più tardi entro il 30 settembre 2025; e) la quinta relazione relativa al periodo 2025 - 2028 è messa a disposizione al più tardi entro il 30 settembre 2029.
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Art. 2 Decisione (UE) 2019/1752 — Testo vigente | Portale Normativo