Art. 1
In vigore dal 25 feb 2019
1. Ai fini della comunicazione alla Commissione in merito all’attuazione dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/852 in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all’allegato I della presente decisione.
2. Le informazioni di cui al punto 1.1 dell’allegato I sono messe a disposizione della Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno (N) per l’anno N‐1.
Le informazioni di cui al punto 1.2 dell’allegato I sono messe a disposizione della Commissione entro il 30 settembre di ogni anno (N) per l’anno N‐1.
3. Le informazioni di cui al punto 1.1 dell’allegato I, non sono richieste qualora lo Stato membro fornisca alla Commissione una copia del modulo o dei moduli utilizzati per concedere o negare l’autorizzazione scritta all’importazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/852 nell’anno N-1. Gli Stati membri mettono a disposizione tali copie al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno (N) per l’anno N-1, oppure possono scegliere di renderle disponibili in qualsiasi momento durante il periodo N‐1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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