Art. 2

Certificato sanitario per le importazioni da territori o paesi terzi

In vigore dal 18 feb 2019
Certificato sanitario per le importazioni da territori o paesi terzi Gli Stati membri autorizzano esclusivamente le importazioni di cani, gatti o furetti che soddisfino le seguenti condizioni: a) sono munite di un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato, parte 1, e compilato e firmato da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all'allegato, parte 2; b) soddisfano le prescrizioni del certificato sanitario di cui alla lettera a) per quanto riguarda i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o paesi terzi di transito di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c).
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Certificato sanitario per le importazioni da territori o paesi terzi (Art. 2 Decisione (UE) 2019/294) — Testo vigente | Portale Normativo