Art. 2
Certificato sanitario per le importazioni da territori o paesi terzi
In vigore dal 18 feb 2019
Certificato sanitario per le importazioni da territori o paesi terzi
Gli Stati membri autorizzano esclusivamente le importazioni di cani, gatti o furetti che soddisfino le seguenti condizioni:
a)
sono munite di un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato, parte 1, e compilato e firmato da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all'allegato, parte 2;
b)
soddisfano le prescrizioni del certificato sanitario di cui alla lettera a) per quanto riguarda i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o paesi terzi di transito di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c).
Storico versioni
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