Art. 1

Elenco dei territori o dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di cani, gatti o furetti conformemente alla direttiva 92/65/CEE

In vigore dal 18 feb 2019
Elenco dei territori o dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di cani, gatti o furetti conformemente alla direttiva 92/65/CEE 1.   Le partite di cani, gatti o furetti soggette alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE sono importate nell'Unione solo a condizione che i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o paesi terzi di transito figurino in uno degli elenchi di cui: a) all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010; b) all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013; c) all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, ad eccezione dei paesi terzi per i quali è indicato un limite temporale nella colonna 16 della tabella di tale allegato. 2.   In deroga al paragrafo 1, le partite di cani, gatti o furetti destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente alla direttiva 92/65/CEE sono importate nell'Unione solo a condizione che i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o paesi terzi di transito figurino nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b).
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