Art. 1
In vigore dal 7 feb 2019
La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia»;
2)
all', paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, i termini:
«dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo»
sono sostituiti dai termini:
«dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo»;
3)
all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, i termini «Algeria e Tunisia» sono sostituiti da «Algeria, Libia, Marocco e Tunisia»;
4)
la data di applicazione indicata all'articolo 5 è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;
5)
nel titolo dell'allegato I e nel titolo dell'allegato II, i termini:
«dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo»
sono sostituiti dai termini:
«dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2019:242:oj#art-1