Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 feb 2019
La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia»; 2) all', paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, i termini: «dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo» sono sostituiti dai termini: «dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo»; 3) all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, i termini «Algeria e Tunisia» sono sostituiti da «Algeria, Libia, Marocco e Tunisia»; 4) la data di applicazione indicata all'articolo 5 è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»; 5) nel titolo dell'allegato I e nel titolo dell'allegato II, i termini: «dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo» sono sostituiti dai termini: «dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo».
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