Art. 13
Criteri per l'adozione di decisioni delegate in merito a nomine o a modifiche di revisori esterni
In vigore dal 31 gen 2019
Criteri per l'adozione di decisioni delegate in merito a nomine o a modifiche di revisori esterni
1. Le decisioni in merito alla nomina o alla modifica dei revisori esterni di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata, se tali decisioni costituiscono, ai sensi del pertinente diritto nazionale, esercizio della vigilanza prudenziale ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. I poteri decisionali non possono in alcun caso essere delegati ai capi delle unità operative con riguardo a (a) decisioni relative alla sostituzione di un revisore esterno con altro nominato dall'autorità di vigilanza competente, ovvero (b) decisioni relative alla nomina di un revisore esterno sotto la direzione dell'autorità di vigilanza competente.
3. La valutazione dell'adeguatezza del revisore esterno è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
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