Art. 11

Criteri per l'adozione di decisioni delegate su esternalizzazioni

In vigore dal 31 gen 2019
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su esternalizzazioni 1.   Le decisioni relative all'approvazione di esternalizzazioni di attività da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) il prestatore di servizi fa parte dello stesso gruppo del soggetto vigilato significativo (esternalizzazione infragruppo) ed è stabilito nell'Unione; ovvero b) il prestatore di servizi è un soggetto vigilato stabilito nell'Unione e autorizzato a svolgere i servizi esternalizzati; ovvero c) l'esternalizzazione riguarda servizi di supporto non strategici e il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o nello Spazio economico europeo. 2.   La valutazione dei progetti di esternalizzazione è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
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Criteri per l'adozione di decisioni delegate su esternalizzazioni (Art. 11 Decisione (UE) 2019/4) — Testo vigente | Portale Normativo