Art. 3

Condizioni per la selezione e l'aggiudicazione

In vigore dal 23 gen 2019
Condizioni per la selezione e l'aggiudicazione 1.   La banca centrale mandataria espleta la procedura di selezione dei fornitori di servizi di rete ESMIG in conformità alla direttiva 2014/23/UE come recepita nel diritto nazionale dello Stato membro della banca centrale mandataria. Il numero complessivo di fornitori di servizi di rete ESMIG non può mai essere superiore a tre. 2.   Nell'espletare la procedura di selezione, la banca centrale mandataria rispetta in particolare le seguenti condizioni: a) la banca centrale mandataria dà corso a una procedura aperta per l'aggiudicazione delle concessioni nella quale ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta; b) tutti i documenti di gara sono preparati congiuntamente dalle banche centrali dell'Eurosistema e dalla banca centrale mandataria e approvati dal comitato per le infrastrutture di mercato; c) i fornitori di servizi di rete ESMIG sono selezionati sulla base del prezzo massimo più basso per un insieme standardizzato di servizi che devono essere forniti alla comunità degli operatori di mercato con connessione diretta, conformemente al modello approvato dal comitato per le infrastrutture di mercato; tutti i documenti di gara sono pubblicati in inglese. La banca centrale mandataria può altresì pubblicare il bando di gara nella propria lingua ufficiale. I partecipanti alla procedura di selezione presentano le proprie offerte e tutti i documenti integrativi in inglese; d) la banca centrale mandataria specifica nel bando di gara che la procedura di selezione è effettuata in nome e per conto proprio, nonché per conto delle banche centrali dell'Eurosistema; e) la banca centrale mandataria pubblica il bando di gara almeno: a) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; b) sulla gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro della banca centrale mandataria; c) su due quotidiani nazionali; e d) sul Financial Times e su The Economist. I documenti di gara sono pubblicati sul sito Internet della banca centrale mandataria. Il bando di gara è pubblicato altresì sul sito Internet della BCE, con un link al sito Internet della banca centrale mandataria in modo da consentire l'accesso a tutti i documenti di gara; f) la banca centrale mandataria risponde alle richieste di chiarimenti nella procedura di selezione inviati all'indirizzo di posta elettronica specificato nel bando di gara. Le risposte di interesse generale sono pubblicate dalla banca centrale mandataria e dalla BCE sui rispettivi siti Internet; g) i membri della commissione aggiudicatrice sono designati dal comitato per le infrastrutture di mercato e formalmente nominati dalla banca centrale mandataria immediatamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; h) i membri della commissione aggiudicatrice hanno l'obbligo di sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse approvata dal comitato per le infrastrutture di mercato; i) la banca centrale mandataria si incarica degli aspetti operativi della procedura di selezione; j) la commissione aggiudicatrice, tra l'altro, esamina la documentazione amministrativa e decide in merito all'esclusione dalla procedura di selezione dei partecipanti che non soddisfano i requisiti di partecipazione. La commissione aggiudicatrice valuta le offerte anormalmente basse secondo le regole stabilite nei documenti di gara. La commissione aggiudicatrice classifica i partecipanti non esclusi dalla procedura di selezione in ordine crescente sulla base delle rispettive offerte economiche; k) la banca centrale mandataria comunica formalmente tutte le decisioni della commissione aggiudicatrice ai partecipanti interessati avvalendosi di un mezzo di comunicazione scritta rapido e sicuro. 3.   Una volta che la commissione aggiudicatrice abbia classificato i partecipanti ai sensi del paragrafo 3, lettera j) (proposta di aggiudicazione), la banca centrale mandataria, sotto la propria responsabilità, effettua un controllo interno di legittimità per verificare che la procedura di selezione si sia svolta correttamente. Quando il controllo è stato effettuato con successo, la banca centrale mandataria pubblica l'aggiudicazione definitiva e verifica che ciascun partecipante selezionato soddisfi i requisiti di partecipazione e la veridicità delle autocertificazioni. Qualora il controllo di legittimità abbia esito negativo, l'aggiudicazione definitiva è rinviata e la banca centrale mandataria adotta tutte le misure necessarie ai sensi del diritto nazionale del proprio Stato membro per assicurare che l'irregolarità sia rimediata e che sia eseguito un nuovo controllo di legittimità con esito positivo. Fatta salva l'indipendenza della banca centrale mandataria in qualità di amministrazione aggiudicatrice ai sensi del diritto nazionale del proprio Stato membro, essa può consultare il comitato per le infrastrutture di mercato su questioni strategiche riguardanti la risoluzione di eventuali irregolarità. 4.   La banca centrale mandataria agisce in nome e per conto proprio, nonché per conto delle banche centrali dell'Eurosistema per quanto riguarda i diritti e gli obblighi derivanti dalla procedura di selezione. Essa riferisce al comitato per le infrastrutture di mercato in merito all'avanzamento della procedura di selezione e, fatta salva la sua indipendenza in qualità di amministrazione aggiudicatrice ai sensi del diritto nazionale del proprio Stato membro, consulta il comitato per le infrastrutture di mercato in merito al verificarsi di eventuali eventi che incidano negativamente sul programma di progetto. 5.   La banca centrale mandataria le proprie spese relative ai compiti svolti nell'ambito della procedura di selezione.
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Condizioni per la selezione e l'aggiudicazione (Art. 3 Decisione (UE) 2019/2) — Testo vigente | Portale Normativo