Art. 1
Definizioni
In vigore dal 23 gen 2019
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a)
per «Comitato per le infrastrutture di mercato» s'intende l'organismo di governance il cui compito è quello di supportare il Consiglio direttivo assicurando che le piattaforme e le infrastrutture di mercato dell'Eurosistema, nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, siano mantenute e ulteriormente sviluppate in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative del SEBC, i progressi tecnologici nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, applicabili di volta in volta;
b)
per «fornitore di servizi di rete ESMIG» si intende un fornitore di servizi di rete che ha sottoscritto un contratto di concessione per la fornitura di servizi di connettività;
c)
per «servizi di connettività» si intende la connessione di rete diretta all'ESMIG di cui un operatore di mercato con connessione diretta ala fornitura a un fornitore di servizi di rete ESMIG, al fine di usufruire dei servizi relativi alle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema, o di assolvere i compiti e i doveri ad essi correlati;
d)
per «concessione» si intende il provvedimento di conferimento del diritto, accordato dalle banche centrali dell'Eurosistema a un fornitore di servizi di rete, di fornire agli operatori di mercato con connessione diretta un insieme di servizi di connettività predefiniti, in base al quale un fornitore di servizi di rete ESMIG progetta, attua, eroga e gestisce soluzioni per lo scambio sicuro di dati elettronici tra operatori di mercato con connessione diretta e le infrastrutture di mercato dell'Eurosistema tramite l'ESMIG;
e)
per «commissione aggiudicatrice» si intende una commissione di tre esperti composta da due rappresentanti della banca centrale mandataria (compreso il presidente), nonché da un rappresentante di una banca centrale dell'Eurosistema, tutti designati dal comitato per le infrastrutture di mercato e formalmente nominati dalla banca centrale mandataria;
f)
per «Banca centrale dell'Eurosistema» si intende la Banca centrale europea (BCE) o una banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;
g)
per «contratto di livello 2/livello 3» si intende l'accordo per la fornitura e la gestione negoziato tra il comitato per le infrastrutture di mercato e le BCN fornitrici, approvato dal Consiglio direttivo e successivamente sottoscritto dalle banche centrali dell'Eurosistema e dalle BCN fornitrici. Esso è destinato a contenere dettagli aggiuntivi relativi ai compiti e alle responsabilità delle BCN fornitrici, del comitato per le infrastrutture di mercato e delle banche centrali dell'Eurosistema;
h)
per «operatore di mercato con connessione diretta» si intende qualsiasi soggetto autorizzato a scambiare dati elettronici con un'infrastruttura di mercato dell'Eurosistema;
i)
per «banca centrale mandataria» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro nominata dal Consiglio direttivo per gestire la procedura di selezione dei fornitori di servizi di rete ESMIG e investita dalle banche centrali dell'Eurosistema del potere di sottoscrivere il contratto di concessione con ciascun partecipante selezionato in nome e per conto delle banche centrali dell'Eurosistema;
j)
per «servizi relativi alle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema» si intendono i servizi forniti dalle infrastrutture di mercato delle banche centrali dell'Eurosistema che comprendono i servizi di TARGET (compreso il servizio T2, il servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS), e il servizio TARGET2 Securities (T2S)], il sistema di gestione delle garanzie dell'Eurosistema (Eurosystem Collateral Management System, ECMS) e altri servizi che devono essere forniti da infrastrutture, piattaforme e applicazioni di mercato dell'Eurosistema nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie;
k)
per «contratto di concessione» si intende un accordo regolato dal diritto nazionale dello Stato membro della banca centrale mandataria, proposto dal comitato per le infrastrutture di mercato e approvato dal Consiglio direttivo, che stabilisce i reciproci diritti e obblighi delle banche centrali dell'Eurosistema e del fornitore di servizi di rete ESMIG interessato;
l)
per «partecipante selezionato» si intende un partecipante alla procedura di selezione dei fornitori di servizi di rete ESMIG cui è stato aggiudicato un contratto di concessione;
m)
per «bando di gara» si intende l'avviso della procedura di selezione da pubblicarsi a cura della banca centrale mandataria ai sensi dell', paragrafo 2, lettera e);
n)
per «regole di aggiudicazione» si intendono le regole dettagliate che disciplinano la procedura di selezione che costituiscono parte dei documenti di gara che devono essere pubblicati;
o)
per «documenti di gara» si intendono l'avviso di aggiudicazione, il bando di gara, nonché le regole di aggiudicazione, nonché i documenti allegati e acclusi;
p)
per «Network Acceptance Test» (test di accettazione della rete) si intende un test che deve essere effettuato da un fornitore di servizi di rete ESMIG dopo la sottoscrizione del contratto di concessione, diretto a verificare la conformità della soluzione da lui offerta ai requisiti di base relativi al funzionamento, alla tenuta e alla sicurezza;
q)
per «data di entrata in funzione» si intende la data in cui la prima infrastruttura di mercato dell'Eurosistema comincia ad utilizzare i servizi di connettività per il funzionamento quotidiano in produzione.
Storico versioni
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