Art. 4

In vigore dal 20 dic 2018
Le modifiche degli allegati 14-A e 14-B dell'accordo mediante le decisioni del comitato misto istituito dall'accordo, a seguito di raccomandazioni del comitato per la proprietà intellettuale istituito dall'accordo, sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. Qualora le parti interessate non riescano a raggiungere un accordo in seguito a obiezioni riguardanti un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in base alla procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
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