Art. 3
In vigore dal 20 dic 2018
Ai fini dell'articolo 10.14 dell'accordo, la posizione dell'Unione riguardo alle modifiche o rettifiche degli impegni di cui all'allegato 10, parte 2, dell'accordo è approvata dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio in conformità dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato. La presente disposizione non si applica alle modifiche degli impegni di cui al paragrafo 4 («Appalti di merci e servizi relativi al settore ferroviario») e al paragrafo 5 («Servizi») dell'allegato 10 dell'accordo, parte 2, sezione A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2018:1907:oj#art-3