Art. 1
In vigore dal 17 dic 2018
L'azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue:
1)
all', la lettera n) è sostituita dalla seguente:
«n)
sostiene, in modo coerente con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti, le attività del gruppo di esperti sulla Somalia ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2444 (2018), monitorando e comunicando a tale gruppo le navi sospettate di sostenere le reti di pirati.»;
2)
all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Atalanta è autorizzata a condividere con il gruppo di esperti sulla Somalia e con le CMF informazioni, che non siano dati personali, raccolte in merito ad attività illecite o non autorizzate nel corso delle operazioni antipirateria.»;
3)
all'articolo 15 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«5. Atalanta è autorizzata a diffondere a INTERPOL, conformemente all', lettera h), e a Europol. conformemente all', lettera i), informazioni raccolte in merito ad attività illecite diverse dalla pirateria nel corso delle operazioni antipirateria.
6. La comunicazione dei dati personali a norma dell' è effettuata in conformità del diritto dello Stato della nave o dell'aeromobile che tratta tali dati personali.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2018:2007:oj#art-1