Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 dic 2018
L'azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue: 1) all', la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) sostiene, in modo coerente con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti, le attività del gruppo di esperti sulla Somalia ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2444 (2018), monitorando e comunicando a tale gruppo le navi sospettate di sostenere le reti di pirati.»; 2) all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Atalanta è autorizzata a condividere con il gruppo di esperti sulla Somalia e con le CMF informazioni, che non siano dati personali, raccolte in merito ad attività illecite o non autorizzate nel corso delle operazioni antipirateria.»; 3) all'articolo 15 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5.   Atalanta è autorizzata a diffondere a INTERPOL, conformemente all', lettera h), e a Europol. conformemente all', lettera i), informazioni raccolte in merito ad attività illecite diverse dalla pirateria nel corso delle operazioni antipirateria. 6.   La comunicazione dei dati personali a norma dell' è effettuata in conformità del diritto dello Stato della nave o dell'aeromobile che tratta tali dati personali.».
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