Art. 6
In vigore dal 17 dic 2018
(1) Entro cinque mesi dalla notifica della presente decisione, la Romania trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
a)
l'importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso il beneficiario;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
documenti che comprovino che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.
(2) La Romania tiene informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completamento del recupero dell'aiuto di cui all'. La Romania presenta immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure già adottate e pianificate per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e degli interessi di recupero già recuperati presso il beneficiario.
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