Art. 4
In vigore dal 17 dic 2018
(1) La Romania recupera gli aiuti di cui all' presso il beneficiario.
(2) Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.
(3) Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (157) della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:1144:oj#art-4