Art. 4

In vigore dal 17 dic 2018
(1)   La Romania recupera gli aiuti di cui all' presso il beneficiario. (2)   Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo. (3)   Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (157) della Commissione.
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