Art. 2

Eccezioni e limitazioni applicabili

In vigore dal 11 dic 2018
Eccezioni e limitazioni applicabili 1.   Qualora eserciti le proprie funzioni in relazione ai diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725, l'Ufficio valuta se si applichi una delle eccezioni stabilite in detto regolamento. 2.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 6 della presente decisione, l'Ufficio può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 20 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché dell' nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20 e all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, qualora l'esercizio di tali diritti e obblighi possa compromettere la finalità delle sue attività di indagine, rivelando ad esempio i suoi strumenti e metodi di indagine, o ledere i diritti e le libertà altrui. 3.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 6 della presente decisione, l'Ufficio può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 in relazione ai dati personali ottenuti dai servizi della Commissione o da altre istituzioni ed altri organi e organismi dell'Unione, dalle autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi o da organizzazioni internazionali, nelle seguenti circostanze: a) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dai servizi della Commissione o da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione sulla base di altri atti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o in conformità del capo IX di detto regolamento oppure degli atti istitutivi delle altre istituzioni e degli altri organi e organismi dell'Unione; b) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base degli atti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), o a norma delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); c) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe compromettere la cooperazione tra l'Ufficio e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali nell'esercizio delle sue funzioni. Prima di applicare limitazioni nelle circostanze di cui al primo comma, lettere a) e b), l'Ufficio consulta i servizi competenti della Commissione, le istituzioni, gli organi e gli organismi competenti dell'Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che non sia chiaro all'Ufficio che l'applicazione di una limitazione è prevista da uno degli atti di cui alle lettere in questione. La lettera c) del primo comma non si applica qualora sull'interesse dell'Unione a cooperare con paesi terzi od organizzazioni internazionali prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. 4.   Laddove trattino dati personali nei casi di cui all', paragrafo 3, i servizi della Commissione e le agenzie esecutive possono, se necessario, applicare limitazioni in conformità della presente decisione. A tal fine essi consultano l'Ufficio, a meno che al servizio della Commissione o all'agenzia esecutiva interessati non risulti chiaro che l'applicazione di una limitazione è giustificata a norma della presente decisione.
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