Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 11 dic 2018
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione stabilisce le modalità che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode («Ufficio») è tenuto a seguire per informare gli interessati in merito al trattamento dei loro dati a norma degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725.
Essa stabilisce altresì le condizioni alle quali l'Ufficio può limitare l'applicazione dell', degli articoli da 14 a 20 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, in conformità dell'articolo 25 di tale regolamento.
2. La presente decisione si applica al trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio ai fini delle attività o in relazione alle attività da esso svolte per assolvere alle proprie funzioni di cui all' della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
3. La presente decisione si applica al trattamento di dati personali da parte dei servizi della Commissione e delle agenzie esecutive nella misura in cui essi trattino i dati personali contenuti nelle informazioni che sono tenuti a trasmettere all'Ufficio a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 o i dati personali già trattati dall'Ufficio ai fini delle attività di cui al paragrafo 2 del presente articolo o in relazione ad esse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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