Art. 4
In vigore dal 8 nov 2018
1. Il recupero dell'aiuto di cui all' è immediato ed efficace, fatte salve le misure opportune che la Romania può adottare al fine di preservare il mantenimento dell'esercizio degli attivi per la produzione di energia elettrica necessari per la fornitura di energia elettrica e riscaldamento, a condizione che tali misure siano proporzionate, ragionevoli e limitate nel tempo e nella portata a ciò che è indispensabile per mantenere il valore degli attivi.
2. La Romania assicura che la presente decisione venga attuata entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.
Storico versioni
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