Art. 3
In vigore dal 8 nov 2018
1. La Romania recupera gli aiuti incompatibili di cui all' dal beneficiario.
2. Le somme effettivamente da recuperare corrispondono agli importi erogati concretamente al beneficiario e non rimborsati da quest'ultimo allo Stato rumeno; tali importi producono inoltre interessi dalla data in cui tali importi sono divenuti disponibili per il beneficiario, fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (44) della Commissione.
4. La Romania annulla tutti i pagamenti in sospeso dell'aiuto di cui all' con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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