Art. 1
In vigore dal 8 nov 2018
Il gruppo di prodotti «lubrificanti» comprende tutti i lubrificanti che rientrano in uno dei seguenti sottogruppi:
a)
il sottogruppo dei lubrificanti a perdita totale, che comprende oli per motosega, lubrificanti per funi, disarmanti per calcestruzzo, grassi a perdita totale e altri lubrificanti a perdita totale;
b)
il sottogruppo dei lubrificanti a perdita parziale, che comprende oli per ingranaggi destinati all'uso in ingranaggi aperti, oli per l'astuccio dell'elica, oli per motori a due tempi, protezioni temporanee contro la corrosione e grassi a perdita parziale;
c)
il sottogruppo dei lubrificanti a perdita accidentale, che comprende sistemi idraulici, fluidi per la lavorazione dei metalli, oli per ingranaggi chiusi destinati all'uso in ingranaggi chiusi e grassi a perdita accidentale.
Storico versioni
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