Art. 4
Ambito e base di riferimento del monitoraggio
In vigore dal 11 ott 2018
Ambito e base di riferimento del monitoraggio
1. Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all' della direttiva (UE) 2016/2102 sulla base delle prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all' della direttiva (UE) 2016/2102.
2. Se le prescrizioni in materia di accessibilità contemplate nella normativa di uno Stato membro superano le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all' della direttiva (UE) 2016/2102, il monitoraggio è effettuato in maniera tale da fornire risultati che permettano di distinguere la conformità alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all' della direttiva (UE) 2016/2102 dalla conformità alle prescrizioni che superano dette norme e specifiche tecniche.
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