Art. 4

Ambito e base di riferimento del monitoraggio

In vigore dal 11 ott 2018
Ambito e base di riferimento del monitoraggio 1.   Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all' della direttiva (UE) 2016/2102 sulla base delle prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all' della direttiva (UE) 2016/2102. 2.   Se le prescrizioni in materia di accessibilità contemplate nella normativa di uno Stato membro superano le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all' della direttiva (UE) 2016/2102, il monitoraggio è effettuato in maniera tale da fornire risultati che permettano di distinguere la conformità alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all' della direttiva (UE) 2016/2102 dalla conformità alle prescrizioni che superano dette norme e specifiche tecniche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2018:1524:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo