Art. 3
Periodicità del monitoraggio
In vigore dal 11 ott 2018
Periodicità del monitoraggio
1. Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all' della direttiva (UE) 2016/2102 secondo la metodologia di monitoraggio stabilita nella presente decisione.
2. Il primo periodo di monitoraggio per i siti web è compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 22 dicembre 2021. Dopo il primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato con frequenza annuale.
3. Il primo periodo di monitoraggio per le applicazioni mobili è compreso tra il 23 giugno 2021 e il 22 dicembre 2021. Nel corso del primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio delle applicazioni mobili comprende i risultati ottenuti da un campione limitato di applicazioni mobili. Gli Stati membri compiono ogni ragionevole sforzo per monitorare almeno un terzo del numero stabilito al punto 2.1.5 dell'allegato I.
4. Dopo il primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio delle applicazioni mobili è effettuato con frequenza annuale sul campione stabilito al punto 2.1.5 dell'allegato I.
5. Successivamente al primo periodo di monitoraggio, il periodo di monitoraggio annuale sia per i siti web che per le applicazioni mobili è compreso tra il 1o gennaio e il 22 dicembre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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