Art. 4

Adeguamento della dichiarazione

In vigore dal 11 ott 2018
Adeguamento della dichiarazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici includano, nelle rispettive dichiarazioni, almeno le prescrizioni relative al contenuto obbligatorio di cui alla sezione 1 dell'allegato. 2.   Gli Stati membri possono aggiungere prescrizioni che non si limitino ai contenuti facoltativi elencati nella sezione 2 dell'allegato.
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