Art. 3
Preparazione della dichiarazione
In vigore dal 11 ott 2018
Preparazione della dichiarazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite nella dichiarazione per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 siano esatte e basate su una delle seguenti condizioni:
a)
una valutazione effettiva della conformità del sito web o dell'applicazione mobile alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2102, quale:
—
un'autovalutazione effettuata dall'ente pubblico,
—
una valutazione effettuata da terzi, ad esempio una certificazione;
b)
qualsiasi altra misura considerata appropriata dagli Stati membri, che fornisca le medesime garanzie sull'esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione.
2. La dichiarazione specifica il metodo utilizzato tra quelli menzionati al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2018:1523:oj#art-3