Art. 4
In vigore dal 2 ott 2018
Gli non si applicano alle seguenti categorie di autovetture:
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veicoli destinati al trasporto di merci,
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veicoli destinati a fini particolari (autogru, camion dei pompieri, autobetoniere, ecc.),
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veicoli progettati per il trasporto di 10 o più di 10 persone,
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trattori,
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rimorchi.
Storico versioni
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