Art. 4

Art. 4

In vigore dal 2 ott 2018
Gli non si applicano alle seguenti categorie di autovetture: — veicoli destinati al trasporto di merci, — veicoli destinati a fini particolari (autogru, camion dei pompieri, autobetoniere, ecc.), — veicoli progettati per il trasporto di 10 o più di 10 persone, — trattori, — rimorchi.
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