Art. 2
In vigore dal 28 set 2018
La posizione da adottare a nome del'Unione in merito alle modifiche proposte agli allegati dell'ADR, come definita all', è espressa da quegli Stati membri che sono parti contraenti dell'ADR agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.
La posizione da adottare a nome del'Unione in merito alle modifiche proposte ai regolamenti allegati all'ADN, come definita all', è espressa da quegli Stati membri che sono parti contraenti dell'ADR agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.
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